venerdì, 22 novembre 2024
spinner
Data di pubblicazione: 14 novembre 2015

Depenalizzazione

PoliziaMunicipale.it
Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 13 novembre 2015, alle ore 13.10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.



DEPENALIZZAZIONE DI REATI

Disposizione in materia di depenalizzazione (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Nello specifico l'obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 - è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.
Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell'illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare la mancata sanzione.
Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor Francesco Palazzo e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.
Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale
(c.d. depenalizzazione cieca).
Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo
di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:
edilizia e urbanistica;
ambiente, territorio e paesaggio;
alimenti e bevande;
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
sicurezza pubblica;
giochi d'azzardo e scommesse;
armi ed esplosivi;
elezioni;
finanziamento ai partiti;
proprietà intellettuale e industriale.
Si segnala in particolare per i suoi benefici effetti la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l'importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede poi la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Alcuni reati sono stati esclusi dalla depenalizzazione:
immigrazione clandestina;
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
in materia di stupefacenti: la violazione delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti.
Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno cosi determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.




ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI CIVILI

Disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell'illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell'ingolfamento degli affari in ambito penale. Si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.
La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l'indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall'erario dello Stato.
Il catalogo degli illeciti civili comprende l'ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l'appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all'uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale l'occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.
È davvero innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.




CONTRASTO AL LAVORO NERO E AL CAPORALATO (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, della giustizia Andrea Orlando e del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge contenete norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.
L'iniziativa legislativa ha l'obiettivo di rafforzare l'azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il c.d. caporalato e il lavoro nero nel settore agricolo con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni.
Nello specifico, il disegno di legge introduce strumenti operativi contro il caporalato tanto dal lato amministrativo quanto dal lato penale.
Codice penale
Si rende obbligatorio e non più facoltativo l'arresto in caso di flagranza del reato. Si introduce una circostanza attenuante speciale per l'autore del reato che si adoperi efficacemente per assicurare prove dei reati, individuazioni di altri responsabili, sequestro di somme.
Confisca
Si rende obbligatoria – per una maggiore incisività repressiva - la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione, in modo che la decisione sulla destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale del giudice, caso per caso (come è attualmente secondo l'articolo 240 del codice penale). In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
Si eseguirà inoltre l'applicazione della confisca per equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta. Può accadere che, al momento della condanna e prima, al momento del sequestro finalizzato alla futura confisca, non si sia nelle condizioni di rintracciare lo specifico profitto o prodotto del reato, oppure le specifiche cose che sono servite alla sua commissione. Magari perché l'imputato le ha saputo bene occultare, o perché nel frattempo sono andate disperse, consumate e riutilizzate. La confisca, in tutti questi casi, non può essere paralizzata dalla mancanza di oggetto, dal momento che il nucleo di pericolosità che occorre contrastare risiede proprio nell'illecita ricchezza che la commissione del reato ha determinato in favore del patrimonio del suo autore. Si deve allora agire su beni, del valore equivalente, che siano ovviamente nella disponibilità del reo, in modo da inibire qualunque forma elusiva della futura confisca e di assicurare in ogni caso la neutralizzazione della pericolosità che si estrinseca con la commissione del reato.
Intermediazione illecita
Si aggiunge anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo art. 603 bis c.p. all'elenco dei reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. Questa misura patrimoniale è stata introdotta per colpire le grandi ricchezze illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalità organizzata e la sua applicazione non è subordinata all'accertamento di un "nesso" tra i reati enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto del provvedimento di confisca. Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del "nesso di pertinenzialità" tra beni e reati contestati bensì è sufficiente provare la sproporzione del bene rispetto al reddito od all'attività economica svolta dal soggetto e la mancanza di giustificazione circa la sua legittima provenienza.
Responsabilità in solido
Si ritiene importante aggiungere il reato di caporalato (di cui all'articolo 603 bis c.p.) tra quelli per i quali si determina la responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti. Lo sfruttamento dei lavoratori produce infatti quasi sempre vantaggio per le aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa: accanto alla responsabilità individuale dei singoli soggetti autori del reato, è quindi fondamentale prevedere specifiche sanzioni (pecuniarie, interdittive e di confisca) anche a carico dell'ente medesimo, quando risulta accertato che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Indennizzo alle vittime
Si inserisce il reato di c.d. caporalato nell'elenco di quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della vittima all'indennizzo a carico dello Stato attingendo al fondo anti-tratta istituito con legge nel 2003 e incrementato nel 2014.
Rafforzata la rete del lavoro agricolo di qualità
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata con la Legge Competitività e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli. Allo stesso tempo si stabilisce l'estensione dell'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.
Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali
Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l'accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L'obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.



Clicca qui per leggere il comunicato sugli altri provvedimenti approvati.
Articoli simili
  • 19 marzo 2015

    Depenalizzazione

    Pubblicato il decreto sulla non punibilità per la tenuità del fatto.

  • 01 gennaio 2007

    Giudici di pace

    Botta e risposta tra il presidente delle camere penali e un rappresentate della magistratura onoraria. Quale destino per la categoria?

  • 28 marzo 2020

    Controlli stradali

    Polizia locale ferma al palo con il dl 19. Incredibile impasse per i controlli amministrativi. Anche con la nuova circolare il rischio di operare senza copertura normativa risulta palese.

  • 05 giugno 2016

    Guida senza patente

    La circolare del Ministero dell'interno sul decreto depenalizzazioni.